Un Anno Fa… DPCM 3/11, la Presidenza del Consiglio ribadisce: “Attività sportiva solo all’interno del comune in Zone Arancione e Rossa”
Il dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio chiarisce i dubbi riguardo l’attività motoria e sportiva nel nuovo DPCM del 3 novembre. Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, la lettura da dare alle misure restrittive è di ordine crescente. Pertanto, quel che è valido in zona gialla vale anche in zona arancione, tranne dove specificata una limitazione aggiuntiva, così come in Zona Rossa valgono le restrizioni presenti in Zona Arancione, aggiungendovi quelle specifiche per il proprio articolo di riferimento. Viene dunque confermato il limite del territorio comunale per svolgere attività motoria e sportiva in Zona Arancione, che vige pertanto anche in Zona Rossa, dove il limite per l’attività motoria è ulteriormente ridotto alle prossimità della propria abitazione.
Riportiamo dunque qui di seguito il testo integrale del documento pubblicato sul sito ufficiale del Governo, che segue la risposta proposta nelle FAQ per quanto riguarda le Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle D’Aosta, confermative di quanto emerso in questi giorni e quanto pubblicato nel documento integrale.
ZONA ARANCIONE
Posso utilizzare la bicicletta? È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.
ZONA ROSSA
Posso utilizzare la bicicletta? L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri.
Lo misure per lo sport nelle tre aree di rischio
Per quanto riguarda le Regioni caratterizzate da massima gravità (zona rossa) è previsto il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.
L’attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali. L’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale e non più all’aperto presso centri o circoli sportivi.
Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di promozione sportiva, mentre sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive riconosciute di rilevanza nazionale dal CONI e dal CIP, che si tengano all’aperto o al chiuso, senza pubblico. Sono consentiti gli allenamenti degli atleti, agonisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale previsti dalla norma. In questi casi sono consentiti anche gli spostamenti inter-regionali.
Gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono quelli oggetto di provvedimento del CONI o del CIP. Si invita, pertanto, a far riferimento al seguente link.
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