Un Anno Fa… DPCM 3/11, la Presidenza del Consiglio ribadisce: “Attività sportiva solo all’interno del comune in Zone Arancione e Rossa”

Il dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio chiarisce i dubbi riguardo l’attività motoria e sportiva nel nuovo DPCM del 3 novembre. Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, la lettura da dare alle misure restrittive è di ordine crescente. Pertanto, quel che è valido in zona gialla vale anche in zona arancione, tranne dove specificata una limitazione aggiuntiva, così come in Zona Rossa valgono le restrizioni presenti in Zona Arancione, aggiungendovi quelle specifiche per il proprio articolo di riferimento. Viene dunque confermato il limite del territorio comunale per svolgere attività motoria e sportiva in Zona Arancione, che vige pertanto anche in Zona Rossa, dove il limite per l’attività motoria è ulteriormente ridotto alle prossimità della propria abitazione.

Riportiamo dunque qui di seguito il testo integrale del documento pubblicato sul sito ufficiale del Governo, che segue la risposta proposta nelle FAQ per quanto riguarda le Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle D’Aosta, confermative di quanto emerso in questi giorni e quanto pubblicato nel documento integrale.

ZONA ARANCIONE

Posso utilizzare la bicicletta? È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.

ZONA ROSSA

Posso utilizzare la bicicletta? L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri.

Lo misure per lo sport nelle tre aree di rischio

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 il Governo, nell’ultimo DPCM del 3 novembre 2020, ha suddiviso le regioni in tre aree di rischio (gialla, arancione e rossa), con restrizioni crescenti. Ad essere utilizzati sono i 21 indicatori identificati dal Ministero della Salute per monitorare i dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di prevenzione Covid-19 messo a punto dall’Istituto Superiore di Sanità.Per quanto riguarda le Regione a rischio medio (zona gialla) lo svolgimento dell’attività sportiva non subisce ulteriori restrizioni rispetto a quanto stabilito dal DPCM del 24 ottobre 2020 tranne che per il divieto dell’utilizzo degli spogliatoi dei centri sportivi e nel rispetto degli orari di “coprifuoco” anche per l’attività sportiva.Pertanto: è consentito svolgere l’attività sportiva e motoria all’aperto e nei centri sportivi all’aperto. Restano sospese le attività di palestre e piscine. Non sono consentiti gli sport di contatto salvo che in forma individuale e all’aperto. Restano consentiti gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dal Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni sopra citate sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli. È possibile svolgere attività motoria e sportiva dalle 5 del mattino alle 22 di notte. A tutti è consentito uscire dal comune di residenza senza particolari permessi e necessità, ma con il divieto di entrare in zone a rischio alto (arancione o rossa).Per quanto riguarda le Regioni a elevata gravità (zona arancione) sono valide le disposizioni di cui sopra ad accezione del fatto che l’attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza, salvo che per le situazioni indicate all’art. 2, comma 4, lettera b).

Per quanto riguarda le Regioni caratterizzate da massima gravità (zona rossa) è previsto il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.

L’attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali. L’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale e non più all’aperto presso centri o circoli sportivi.

Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di promozione sportiva, mentre sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive riconosciute di rilevanza nazionale dal CONI e dal CIP, che si tengano all’aperto o al chiuso, senza pubblico. Sono consentiti gli allenamenti degli atleti, agonisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale previsti dalla norma. In questi casi sono consentiti anche gli spostamenti inter-regionali.

Gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono quelli oggetto di provvedimento del CONI o del CIP. Si invita, pertanto, a far riferimento al seguente link.

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